Art. 11.
(Introduzione di soggetti diversamente abili nell'attività subacquea).

      1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per la formazione di subacquei diversamente abili, al fine di favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro.
      2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota pari allo 0,1 per cento delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione all'Albo nazionale.